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Aggiornameto sanzioni Libia e Siria

La Risoluzione sottolinea e segnala l’importanza di supportare le autorità libiche nello stabilire una Libia libera e democratica; il Consiglio di Sicurezza richiama la propria determinazione nell’assicurare che i beni congelati ai sensi della risoluzione 1970 (2011) e 1973 (2011) debbano essere resi disponibili il prima possibile nei confronti del popolo libico, accogliendo i passi intrapresi dal Comitato stabilito ai sensi della risoluzione 1970 (2011) e dagli Stati membri a tal riguardo, sottolineando l’importanza di rendere questi beni disponibili in una maniera trasparente e responsabile in conformità con le esigenze e desideri del popolo libico stesso.

Il 16 Settembre 2011, il Consiglio di Sicurezza delle Nazioni Unite ha adottato la Risoluzione 2009 (2011) avente ad oggetto nuove misure relative al congelamento dei beni in Libia.

I seguenti sono gli effetti della Risoluzione:

  • Mantiene il congelamento dei beni imposto per il colonnello Ghedaffi ed i cinque membri della sua famiglia, così come stabilito nella risoluzione 1970 (2011).
  • Specifica che la Libyan National Oil Corporation e Zuietina Oil Company non debbano più essere soggetti alle misure prese dalle Nazioni Unite in materia di congelamento di beni.
  • Modifica la situazione relativa al congelamento dei beni di: Banca Centrale Libica, Libyan Arab Foreign Bank, Libyan Investment Authority e Libyan Africa Investment Portfolio, e le entità che queste possiedono o controllano. Fondi, altri beni finanziari e risorse economiche che risultino congelati al 16 Settembre 2011, rimarranno congelati. Queste entità non saranno dunque ulteriormente soggette alle sanzioni ed a i divieti, e questo permetterà di procedere con nuove transazioni; nuovi fondi che siano dunque generati da queste entità non saranno soggetti ad automatico congelamento.
  • Crea una nuova regola per cui gli Stati membri potranno definire delle eccezioni tramite apposite licenze per quei beni che siano congelati al 16 Settembre 2011 in particolari situazioni.
  • Sottolinea il dovere del commissariato delle Nazioni Unite, in consultazione con le autorità Libiche, a rivedere continuamente le restanti misure imposte dalla risoluzione 1970 (2011) e 1973 (2011) verso Central Bank of Libya, Libyan Arab Foreign Bank, Libyan Investment
  • Authority e Libyan Africa Investment Portfolio, e decide che il comitato debba, in consultazione con le autorità Libiche, organizzare la ripresa ed insaturazione di queste entità il prima possibile, nell’interesse del popolo libico.

Il Regolamento Europeo 965/2011

L’Unione Europea ha applicato le sanzioni finanziarie previste dalle Nazioni Unite contro la Libia attraverso il Regolamento 204/2011. A seguito della Risoluzione 2009 (2011), l’Unione si è immediatamente attivata per rendere immediatamente applicabili a livello Europeo le disposizioni stabilite dalla Risoluzione medesima.

Il 28 Settembre 2011, il consiglio dell’ Unione Europea ha adottato il Regolamento n. 965/2011, che modifica il Regolamento 204/2011 concernente le misure restrittive in considerazione della situazione in Libia. Il Regolamento, entrato in vigore il 29 Settembre 2011, è direttamente applicabile in tutti gli Stati membri.

Le modifiche che vengono poste in essere riguardano, come descritto nella Risoluzione, prettamente la modifica delle previsioni circa il congelamento dei beni di: Central Bank of Libya, Libyan Arab Foreign Bank, Libyan Investment Authority e Libyan Africa Investment Portfolio.

Tutti i fondi e le risorse economiche che il 16 Settembre 2011 appartenevano o erano posseduti, detenuti o controllati dalle predette entità, e che in tale data si trovavano al di fuori della Libia, rimangono congelati. Ancora, il Regolamento rimuove il divieto di rendere risorse disponibili, direttamente o indirettamente, alle predette entità.

I fondi che siano ricevuti o generati successivamente al 16/09/11 non sono soggetti al congelamento, così come gli interessi prodottisi sui beni congelati presso le quattro entità sopra menzionate, e non vi sono più divieti nel condurre transazioni con esse. Ancora, non vi sono divieti nel porre in essere lettere di credito, ma laddove si tratti di un pagamento, sarà necessaria una licenza.

Le autorità competenti degli Stati membri possono autorizzare lo sblocco di alcuni fondi o risorse economiche congelati, a condizione che essi siano destinati a scopi ben determinati:

  • Copertura del fabbisogno umanitario.
  • Fornitura di combustibile elettricità ed acqua per uso strettamente civile.
  • Ripresa della produzione e vendita di idrocarburi in Libia.
  • Creazione, gestione o potenziamento di istituzioni del governo civile e di infrastrutture pubbliche civili.
  • Agevolazione della ripresa delle operazioni del settore bancario anche per sostenere o agevolare il commercio internazionale con la Libia.

Lo svincolo di fondi può essere autorizzato anche in caso i fondi o le risorse economiche siano necessari per soddisfare esigenze di base e pagamenti relativi a generi alimentari, affitti, ipoteche, medicinali e cure mediche, per il pagamento di prestazioni legali o laddove tali fondi siano destinati esclusivamente al pagamento di diritti e spese connessi alla normale custodia o gestione di fondi o risorse economiche congelati.

Inoltre, le autorità degli Stati membri possono autorizzare la fornitura a persone, entità, od organismi in Libia di assistenza tecnica, finanziamenti e assistenza finanziaria connessi ai beni ed alle tecnologie inclusi nell’elenco comune delle attrezzature militari ai fini di sicurezza o per un’assistenza alle autorità libiche in vista del disarmo, purché lo Stato membro abbia informato preventivamente il comitato delle sanzioni della sua intenzione di concedere un’autorizzazione ed il comitato delle sanzioni non abbia sollevato obiezioni entro cinque giorni lavorativi da tale notifica.

Nuove sanzioni contro la Siria – Regolamento 878/2011

Le nuove sanzioni contro la Siria sono state finalizzate nel Regolamento UE 878/2011 del Consiglio del 2 Settembre scorso, in quanto tale direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri, andando a modificare la regolamentazione precedentemente adottata nel Maggio c.a.. (Regolamento Europeo 442/2011).

Le sanzioni ivi precedentemente previste sono state ampliate a quanto segue:

    È vietato importare petrolio greggio o prodotti petroliferi all’interno dell’Unione, laddove essi siano originari della Siria, o siano stati esportati dalla Siria.
  • È vietato il trasporto di petrolio greggio o prodotti petroliferi se siano originari dalla Siria o siano stati esportati dalla Siria a qualsiasi altro paese.
  • È vietato fornire, direttamente o indirettamente, finanziamenti o assistenza finanziaria, compresi gli strumenti finanziari derivati, l’assicurazione e la riassicurazione pertinenti ai divieti di cui ai precedenti punti sopra evidenziati.
  • I divieti di cui sopra non si applicano all’esecuzione, il 15 Novembre o prima di questa data, di alcun obbligo derivante da un contratto concluso prima del 2 Settembre 2011 purché la persona fisica o giuridica, l’entità o l’organismo che intenda eseguire l’obbligo, abbia notificato con un preavviso di almeno sette giorni lavorativi l’attività o la transazione all’autorità competente dello Stato membro in cui è stabilito come dai siti web elencati nell’allegato III al Regolamento. I divieti non trovano altresì applicazione nell’acquisto di petrolio greggio o prodotti petroliferi esportati dalla Siria prima del 2 settembre 2011, oppure, laddove l’esportazione sia stata effettuata ai sensi di un obbligo derivante da un contratto concluso prima del 2 settembre, o il 15 Novembre 2011 o prima di questa data.
  • La lista delle Persone Designate è stata ampliata al fine di includere persone ed entità che ricevano benefici dal regime o lo sostengano, o persone ed entità ad essi associate. Sono stati infatti aggiunti quattro soggetti e tre entità, i cui nominativi si possono rinvenire all’Allegato I al Regolamento.

Qualsiasi tentativo di partecipare, direttamente o indirettamente in attività dirette ad aggirare uno qualsiasi dei sopra evidenziati divieti è, allo stesso modo, proibito.

Il Regolamento trova applicazione nel territorio dell’Unione Europea, dunque anche nel suo spazio aereo, a bordo di qualsiasi aeromobile e natante sotto la giurisdizione di uno Stato membro, nei confronti di qualsiasi cittadino di uno Stato membro che si trovi al di fuori o all’interno dell’Unione, di qualsiasi persona giuridica, entità od organismo registrati o costituti conformemente alla legislazione di uno Stato membro, e nei confronti di qualsiasi persona giuridica, entità od organismo relativamente ad attività economiche esercitate interamente o parzialmente all’interno dell’Unione.

Per qualsiasi tipo di informazione si prega di contattare Richard Mabane all’indirizzo richard.mabane@hfw.com o al numero telefonico +44 20 72648505 (diretto) o al numero +44 7881827952 (cellulare).

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